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ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE GIALLA" DI MONTEGRANARO

ART. 1) E' costituita con sede in Montegranaro una Associazione di Pubblica Assistenza denominata "Pubblica Assistenza Croce Gialla".<br>
ART. 2) La Pubblica Assistenza Croce Gialla è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi inspiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Federazione Nazionale delle PP.AA. alla quale aderisce.

ART. 3) La Pubblica Assistenza Croce Gialla è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.

ART. 4) La Pubblica Assistenza Croce Gialla informa, il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

  1. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
  2. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
  3. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
  4. contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
  5. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
  6. collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
  7. favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
  8. collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

ART. 5) La sua attività consiste quindi:
  1. nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
  2. nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
  3. nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
  4. nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
  5. nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
  6. nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
  7. nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Federazione Nazionale delle PP.AA.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:
  1. promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
  2. organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
  3. promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
  4. organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
  5. organizzare momenti di studio e iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
  6. organizzare servizi di mutualità.

ART. 6) Possono essere soci della P.A. Croce Gialla tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.
Tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età, ha oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere ed essere eletti.
Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

ART. 7) I diritti dei soci sono:

  1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dei regolamenti da esso derivanti;
  2. eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;
  3. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
  4. formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

ART. 8) I doveri dei soci sono:

  1. rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
  2. non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione.


ART. 9) Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P. A. Croce Gialla.

ART. 10) La qualità di socio si perde:

  1. per morosità;
  2. per decadenza;
  3. per esclusione.


Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni in cui al precedente art. 9.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

ART. 11) L'esercizio finanziario della P.A. Croce Gialla comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate della P.A. Croce Gialla sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;
  3. dai contributi di enti pubblici e privati;
  4. da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga alla Associazione.

ART. 12) Il patrimonio della P.A. Croce Gialla è costituito:

  1. da beni mobili e immobili;
  2. da titoli pubblici e privati;
  3. da lasciti legati e donazioni purchè accettate dal Consiglio Direttivo.

ART. 13) Gli organi della Associazione sono:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Sindaci Revisori;
  5. il Collegio dei Probiviri.


ART. 14) L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di particolari iniziative che interessino lo sviluppo associativo.
Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ART. 15) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali e quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.
Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

ART. 16) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.
Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 17) In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente e un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorre, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ART. 18) I compiti dell'Assemblea sono:

  1. approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;
  2. approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
  3. approvare e modificare l'ammontare delle quote associativo e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
  4. approvare o modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
  5. nominare su proposta del Consiglio Direttivo i Soci onorari che si siano distinti per meriti speciali;
  6. approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
  7. approvare le modifiche allo Statuto;
  8. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.


La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 marzo di ogni anno, e in casi particolari entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente esposto nei locali della sede sociale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto a responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Lo stesso avrà la durata di anni tre.

ART. 20) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.18;
  2. eseguire i deliberati dell'Assemblea;
  3. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
  4. stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
  5. aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
  6. adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10;
  7. approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
  8. approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa.

ART. 21) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.

ART. 22) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario e il Tesoriere e un responsabile dell'organizzazione.

ART. 23) Le persone sunnominate fanno parte dell'esecutivo dell'Associazione. I compiti dell'esecutivo verranno regolati dal Consiglio Direttivo.

ART. 24) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

ART. 25) I compiti del Segretario e del Tesoriere e del Responsabile l'organizzazione sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

ART. 26) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 27) Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Delle proprie riunioni, il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale in apposito libro.

ART. 28) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 29) Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10. Delibera altresì sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 30) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine del crescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

ART. 31) Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 10 lettera b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. I provvedimenti di cui all'art. 10 sono esecutivi dal momento della notifica.

ART. 32) Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

ART. 33) I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 34) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà destinato ad iniziative analoghe di volontariato.

ART. 35) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.