ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE
GIALLA" DI MONTEGRANARO
ART. 1) E' costituita con sede in Montegranaro una Associazione di
Pubblica Assistenza denominata "Pubblica Assistenza Croce Gialla".<br>
ART. 2) La Pubblica Assistenza Croce Gialla è un momento di aggregazione
dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire
alla vita e allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi inspiratori sono quelli del movimento
del volontariato organizzato nella Federazione Nazionale delle PP.AA.
alla quale aderisce.
ART. 3) La Pubblica Assistenza Croce Gialla è aconfessionale
ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi
della democrazia e senza alcun fine di lucro.
ART. 4) La Pubblica Assistenza Croce Gialla informa, il proprio impegno
a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel
perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà
popolare.
Pertanto i suoi fini sono:
-
aggregare i cittadini sui problemi della vita civile,
sociale e culturale;
-
ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi
ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
-
contribuire all'affermazione dei principi della
solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale
della collettività;
-
contribuire all'affermazione dei principi della
mutualità;
-
favorire lo sviluppo della collettività
attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
-
collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale,
alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio
sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette
comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di
volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti
nel presente Statuto.
ART. 5) La sua attività consiste quindi:
- nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e
feriti;
- nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente
od in collaborazione con le strutture pubbliche;
- nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e
di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo
atte a favorire una migliore qualità della vita;
- nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione
anche con i progetti della Federazione Nazionale delle PP.AA.
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione
si impegna anche a:
- promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione
dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione
del loro soddisfacimento;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti
al precedente punto primo;
- promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della
solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per
il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni
anche temporanee di difficoltà;
- organizzare momenti di studio e iniziative di informazione in attuazione
dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- organizzare servizi di mutualità.
ART. 6) Possono essere soci della P.A. Croce Gialla tutti i cittadini
indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota
associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.
Tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età, ha oltre
che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea,
di eleggere ed essere eletti.
Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il 14°
anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo
dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere
e di essere eletti.
ART. 7) I diritti dei soci sono:
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente
Statuto e dei regolamenti da esso derivanti;
- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui
al precedente art. 6;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente
Statuto;
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi
dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti
nel presente Statuto.
ART. 8) I doveri dei soci sono:
- rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi
associativi;
- non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
ART. 9) Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le
stesse attività svolte dalla P. A. Croce Gialla.
ART. 10) La qualità di socio si perde:
- per morosità;
- per decadenza;
- per esclusione.
Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a
trovarsi nelle condizioni in cui al precedente art. 9.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi
inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile
il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.
ART. 11) L'esercizio finanziario della P.A. Croce Gialla comincia il primo
di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate della P.A.
Croce Gialla sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;
- dai contributi di enti pubblici e privati;
- da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga
alla Associazione.
ART. 12) Il patrimonio della P.A. Croce Gialla è costituito:
- da beni mobili e immobili;
- da titoli pubblici e privati;
- da lasciti legati e donazioni purchè accettate dal Consiglio
Direttivo.
ART. 13) Gli organi della Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
ART. 14) L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno
per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria
competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei
soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche
verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di particolari
iniziative che interessino lo sviluppo associativo.
Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario
e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale
da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è
presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo
di almeno un'ora.
ART. 15) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche
sociali e quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza
relativa dei consensi.
Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte
che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti
alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono
approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro
quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio
segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si
intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati
ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza
dei posti disponibili, i più anziani di età.
ART. 16) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione
con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i
mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso
di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno,
la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda
convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato
per l'adunanza.
Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote
associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.
Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora
all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo
e di interesse generale.
E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai
non soci di prendere la parola.
ART. 17) In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente
e un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi
e, ove occorre, tre scrutatori per le votazioni per scheda.
ART. 18) I compiti dell'Assemblea sono:
- approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;
- approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- approvare e modificare l'ammontare delle quote associativo e determinare
il termine ultimo per il loro versamento;
- approvare o modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- nominare su proposta del Consiglio Direttivo i Soci onorari che si
siano distinti per meriti speciali;
- approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei
soci che svolgono attività volontaria;
- approvare le modifiche allo Statuto;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si
svolge entro il 31 marzo di ogni anno, e in casi particolari entro il 30
giugno di ogni anno.
ART. 19) Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri e si
riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta
da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con
avviso scritto da inviare a tutti i componenti sette giorni prima della
data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine
del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere,
entro il medesimo termine di cui al comma precedente esposto nei locali
della sede sociale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura
del Segretario e sotto a responsabilità del Presidente da trascrivere
in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Lo stesso avrà la durata di anni tre.
ART. 20) I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti
di cui al precedente art.18;
-
eseguire i deliberati dell'Assemblea;
-
adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione
dell'Associazione;
-
stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento
degli obiettivi associativi;
-
aderire ad organizzazioni locali di volontariato
in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10;
-
approvare e modificare i regolamenti di funzionamento
dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa
della stessa;
- approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo
alla natura partecipativa della stessa.
ART. 21) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad
esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio
Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese,
salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o
di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni
valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.
ART. 22) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione
da parte dell'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice
Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso
di assenza o di impedimento, il Segretario e il Tesoriere e un responsabile
dell'organizzazione.
ART. 23) Le persone sunnominate fanno parte dell'esecutivo dell'Associazione.
I compiti dell'esecutivo verranno regolati dal Consiglio Direttivo.
ART. 24) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e
materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione
e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria
quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte
o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente
del Consiglio stesso.
ART. 25) I compiti del Segretario e del Tesoriere e del Responsabile
l'organizzazione sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.
ART. 26) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre
membri effettivi e da due supplenti.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio
dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.
ART. 27) Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente,
verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di
cassa dell'Associazione. Verifica altresì il Bilancio consuntivo,
predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello
preventivo redigendo una relazione una relazione da presentare all'Assemblea
dei soci. Delle proprie riunioni, il Collegio dei Revisori dei Conti
redige un verbale in apposito libro.
ART. 28) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da
parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno
il Presidente.
ART. 29) Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera
sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal
Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10. Delibera altresì
sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti
del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio
dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni
del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del
Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la
legittimità del ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.
ART. 30) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata,
debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti,
seguirà l'ordine del crescente della graduatoria dei non eletti.
Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita,
procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea
alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà
più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza
del medesimo.
ART. 31) Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente
art. 10 lettera b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato
ad esporre le proprie ragioni difensive. I provvedimenti di cui all'art.
10 sono esecutivi dal momento della notifica.
ART. 32) Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una
o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti
organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi
di questo Statuto.
ART. 33) I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione
consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile
l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di
lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione. Le cariche sociali sono
gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 34) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà
destinato ad iniziative analoghe di volontariato.
ART. 35) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme
dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello
Stato in materia.
|