>> Servizi di trasporto secondario

 

La croce gialla non ha l'unica missione di coprire le emergenze ma… si occupa anche di servizi di trasporto secondari…..

- CHE COS'E' UN SERVIZIO DI TRASPORTO SECONDARIO?

E' quel servizio finalizzato a quelle persone residenti nel Comune di Montegranaro e nei paesi limitrofi, che hanno bisogno di una prestazione sanitaria e richiedono il trasporto con uno dei mezzi dell'associazione.

- QUALI SONO I MEZZI A DISPOSIZIONE PER EFFETTUARE UN TRASPORTO?

Ci sono 3 mezzi a disposizione: le ambulanze di tipo A, di tipo B e i taxi sanitari.
Le ambulanze di tipo A sono mezzi di trasporto riservate a pazienti che necessitano di mezzi di rianimazione (ossigeno, defibrillatore…).
Le ambulanze di tipo B sono mezzi forniti anch'essi di ossigeno, riservati a pazienti che necessitano di sedia o barella ma non hanno bisogno di mezzi di rianimazione.
Infine i taxi sanitari sono mezzi di trasporto riservati a pazienti che camminano, ma non hanno la possibilità di raggiungere i vari ospedali.

- QUALI SERVIZI SONO A PAGAMENTO E QUALI NO?

I servizi non a pagamento riguardano i pazienti in particolari condizioni cliniche che non consentono l'uso di mezzi ordinari e rendono necessario il trasporto in ambulanza per la finalità di seguito precisata:

  • trasferimento da un Presidio Ospedaliero ad un altro;
  • prestazione ambulatoriale diagnostica, terapeutica, riabilitativa;
  • day-hospital;
  • ricovero programmato;
  • dimissione.

I servizi a pagamento sono tutti quelli che non rientrano nell'elenco soprastante ( es. visite pensionistiche).

- QUALI TRASPORTI NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE?

  1. Per i trasporti da un ospedale ( no da cliniche private o accreditate come Villa Verde ecc.) ad un altro ospedale o al domicilio chiedere il foglio di trasporto al medico dell'ospedale di partenza.
  2. Per i trasporti da un domicilio dell' A.S.L. N.11 verso ospedali dell' A.S.L. N.11 chiedere il foglio di trasporto al medico dell' ospedale di destinazione.
    b)
  3. Per i trasporti da un domicilio dell' A.S.L. N.11 verso ospedali fuori A.S.L. N. 11 ( Civitanova, Macerata, ecc…) o verso cliniche accreditate della A.S.L. N.11 ( Villa Verde ecc…) bisogna prendere il modulo, compilare la prima parte dal medico di famiglia e consegnare lo stesso al distretto sanitario di Montegranaro, al medico competente. Se il paziente non fa in tempo a richiedere l'autorizzazione, si può far firmare un foglio in carta semplice dal medico che accetta e aspettare l'autorizzazione.
  4. Per i trasporti da un domicilio fuori A.S.L. N. 11 verso un ospedale pubblico richiedere il foglio di trasporto al medico dell' ospedale di destinazione.
  5. Per i trasporti ciclici l'art. 1 comma 1 della legge regionale n. 30/ 1987 ( Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico ) enuncia:

    I cittadini residenti nei comuni della regione Marche che necessitano di trattamento radioterapico, chemioterapico, non che di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche hanno diritto:
  • al rimborso totale delle spese di viaggio da luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza. La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a 1/5 del costo della benzina Super vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
  • al rimborso, nella misura massima del 70% delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purchè adeguatamente documentate. L' ammontare del rimborso non può superare, nel corso dell'anno, la somma di € 774,69.
  • al rimborso totale delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purchè la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;
  • al rimborso, all'eventuale accompagnatore nella misura massima del 70% della spesa di soggiorno con gli stessi limiti stabiliti al secondo punto.


Le unità sanitarie locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dai precedenti commi dietro presentazione della relativa documentazione.
La giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle unità sanitarie locali, provvede a rimborso delle spese sostenute.
Le provvidenze previste dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1987."

- COME PRENOTARE UN SERVIZIO?

Un servizio si può prenotare con una semplice telefonata alla nostra sede chiamando lo 0734/ 898414 o 0734/891657 .