in tutte quelle occasioni nelle quali il Consiglio
Direttivo lo riterrà opportuno
Art. 7 - Il pagamento delle quote sociali deve essere eseguito entro
il 31 Gennaio di ogni anno. I soci che entro il 31 gennaio non hanno
provveduto al pagamento della quota sono considerati morosi e pertanto
verrà loro inviato un sollecito e se entro 60 giorni il socio
non regolarizza la sua posizione viene considerato decaduto.
Art. 8 - La segreteria custodirà le schede personali dei soci.
Sarà cura dei titolari mantenere aggiornati i dati riportati
nelle schede comunicando tempestivamente alla segreteria le eventuali
variazioni che dovessero sopraggiungere.
Art. 9 - Una copia dello Statuto e del Regolamento dovrà essere
esposta nella sede sociale a disposizione degli iscritti.
Art. 10 - Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee
indette dall'Associazione; tale diritto diventa dovere morale in quanto
è compito di ogni socio contribuire con la propria espressione
e partecipazione al cammino e alla crescita dell'Associazione. I soci
che non hanno compiuto il 18° anno di età non hanno diritto
al voto e non possono candidarsi a nessuna carica sociale.
Art. 11 - Il milite non deve mai dimenticare di essersi votato spontaneamente
agli uffici del soccorso e dell'assistenza per un nobile sentimento
che non richiede compenso o premio. Questo sentimento che alimenta lo
spirito del volontariato deve far compiere la propria opera con zelo
e correttezza morale e di linguaggio, sia in servizio che fuori servizio.
Il milite ha il dovere di non divulgare notizie inerenti ai servizi
svolti.
Art. 12 - E' dovere del milite aggiornarsi e addestrarsi alla pratica
del pronto soccorso, affinché la sua opera sia qualificata e
ciò a tutto vantaggio dell'ammalato o dell'infortunato.
Art. 13 - Una volta assunto l'impegno di essere milite, il sottrarsi
senza giustificato motivo alle normali prestazioni significa noncuranza,
poco rispetto per i colleghi e scarsa comprensione dello spirito e degli
scopi dell'Associazione.
Art. 14 - I militi debbono frequentare la sede per ambientarsi e conoscere
a fondo gli scopi dell'Associazione.
Art. 15 - Durante il servizio in ambulanza almeno uno dei componenti
dell'equipaggio deve restare accanto al paziente.
Art. 16 - Il milite di turno deve montare e smontare dal servizio secondo
l'orario stabilito; qualora non sia in grado di coprire il proprio turno,
dovrà trovarsi un sostituto della sua stessa categoria per il
periodo in cui si troverà assente e dovrà avvertire 24
ore prima il responsabile dei turni.
Art. 17 - Il materiale contenuto nell'ambulanza dovrà rimanere
sempre nello stesso posto. In caso di esaurimento comunicarlo tempestivamente
al responsabile dotazione sanitarie.
Art. 18 - Il milite dopo aver effettuato il servizio ha l'obbligo di
cambiare la biancheria sporca, di disinfettare (se necessario) l'abitacolo
e deve controllare che tutto il materiale in dotazione delle ambulanze
sia in perfetta efficienza rimpiazzandolo in caso di utilizzazione.
Art. 19 - E' severamente proibito a chiunque di servirsi delle ambulanze
e dei mezzi di servizio per uso diverso dallo scopo sociale.
Art. 20 - Chi inizia il turno di servizio dovrà accertarsi che
l'automezzo sia dotato di tutto il necessario e prima di uscire per
un servizio dovrà indicare su un apposito registro la natura
del servizio e la località dove è diretto.
Art. 21 - I militi prestano l'opera gratuitamente. Le eventuali oblazioni
ricevute sotto qualsiasi forma al termine di ogni servizio verranno
consegnate. Per ogni oblazione verrà rilasciata regolare ricevuta
utilizzando l'apposito bollettario.
Art. 22 - La P.A. Croce Gialla di Montegranaro è regolarmente
iscritta all'A.N.P.A.S.
Art. 23 - E' diritto e dovere di ogni singola Associazione federata
dare il proprio contributo alla risoluzione dei problemi comuni partecipando
con i propri delegati al Congresso Nazionale, diffondendone i risultati
fra tutti i propri soci.
Art. 24 - La nostra Associazione in quanto federata deve:
a) osservare le disposizioni e le deliberazioni del Consiglio Nazionale
e seguirne i principi;
b) versare interamente entro il termine previsto le quote associative
nella misura fissata dal Congresso Nazionale.
Art. 25 - Organo intermedio tra la Federazione Nazionale e l'Associazione
è l'A.N.P.A.S. della Regione Marche che è costituita in
conformità all'art. 32 dello Statuto della Federazione delle
Pubbliche Assistenze.
Art. 26 - La nostra Associazione, come da Regolamento dell'ANPAS Regione
Marche, viene rappresentata da (un consigliere che concorre a formare
il Consiglio Regionale.) uno o più consiglieri nelle assemblee
regionali.
Art. 27 - La nostra Associazione può partecipare alle riunioni
del Consiglio Regionale ANPAS se in regola con la quota associativa.
Art. 28 - Le decisioni dell'Assemblea, vagliate e ratificate dal Consiglio
Direttivo dovranno essere esposte in sede affinché tutti i soci
ne prendano conoscenza. Le decisioni prese in conformità a quanto
stabilito dal presente Regolamento vincolano tutti i soci, anche i non
intervenuti e i dissenzienti.
Art. 29 - Ogni tre anni l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare
le cariche sociali. Durante l'Assemblea ordinaria verrà nominato
su proposta ed accettazione dei presenti, per voto palese, il collegio
degli scrutatori, composto da 5 membri, che provvederà ad avviare
le procedure per lo svolgimento delle elezioni.
Art. 30 - L'Assemblea annuale dei soci e le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo dovranno svolgersi di norma entro il 31 marzo
di ogni anno e in casi particolari entro il 30 giugno.
Art. 31 - Ogni socio di età superiore agli anni 18 si può
presentare e sottoscrivere la propria candidatura presso la Segreteria
dell'Associazione; saranno accettate le candidature fino a 20 giorni
prima della data fissata per le elezioni.
Art. 32 - La Segreteria dell'Associazione dal 20° giorno precedente
la data delle elezioni compilerà e renderà pubblica la
lista dei candidati la quale rimarrà fissa e ben visibile nell'albo
sociale fino al termine delle operazioni di scrutinio.
Art. 33 - L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio
dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, viene effettuata
su scheda unica che porterà rispettivamente le seguenti intestazioni:
"elezione del Consiglio Direttivo", "elezione del Collegio
dei Revisori dei Conti", "elezione del Collegio dei Probiviri".
Art. 34 - Il Collegio degli scrutatori, nominato durante l'Assemblea
dei Soci e composto da un Presidente, un Segretario e tre membri, il
giorno delle elezioni, si riunirà presso la sede sociale per
vistare le schede elettorali, sigillare l'urna e dichiarare aperte le
operazioni di voto.
Art. 35 - Sono ammessi a votare tutti i soci in regola con le quote
sociali dell'anno in corso e debbono essere in possesso di un documento
di riconoscimento, oppure essere riconosciuti da un componente del seggio.
Ogni elettore potrà esprimere la propria volontà sulle
schede elettorali predisposte dalla segreteria; tali schede saranno
valide solo dopo l'apposizione del timbro e la firma di due componenti
del seggio elettorale.
Art. 36 - Le preferenze dovranno essere espresse apponendo il segno
x affianco del nome del candidato prescelto. In complesso dovranno risultare
votati non più di 5 nomi per il Consiglio Direttivo, uno per
i Revisori dei Conti e uno per il Collegio dei Probiviri.
Art. 37 - Saranno ritenute nulle le schede che, a giudizio degli scrutatori,
risultassero compilate in modo irregolare e tali da lasciare dubbi sulla
segretezza del voto e sulla volontà del votante.
Art. 38 - Il voto è un'espressione personale e pertanto non
sono ammesse deleghe.
Art. 39 - Terminate le votazioni la Commissione elettorale procederà
agli opportuni riscontri tra il numero di votanti ed il numero delle
schede che vengono successivamente scrutinate. Al termine delle operazioni
il Presidente della Commissione Elettorale dichiara eletti, fino a concorrenza
dei posti assegnati, i candidati che hanno riportato il maggior numero
dei voti, rispettivamente per il Consiglio Direttivo, per il Collegio
dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri. Di tutte le
operazioni elettorali viene redatto apposito verbale in cui sono riportate
le eventuali osservazioni e contestazioni dei soci in ordine allo svolgimento
delle operazioni stesse. Tale verbale, sottoscritto da tutti i componenti
la Commissione Elettorale, verrà consegnato alla segreteria affinché
venga messo agli atti.
Art. 40 - Durante il periodo vacante per le nuove cariche sociali il
Consiglio Direttivo uscente rimarrà in carica per l'espletamento
dell'ordinaria amministrazione.
Art. 41 - L'insediamento del Consiglio Direttivo eletto dovrà
avvenire entro 15 giorni dalla sua proclamazione e sarà presieduto
dal Consigliere che nell'ultima consultazione elettorale ha ottenuto
più preferenze ed in caso di parità di voti, il Consigliere
più anziano (di servizio effettivo).
Art. 42 - Ogni Consigliere svolgerà l'attività cui è
stato preposto secondo quanto disposto dallo Statuto; resta inteso che
nel momento del passaggio delle consegne il Consigliere uscente presenterà
al nuovo incaricato un inventario dettagliato di tutte le dotazioni
in carico a quel settore che, firmato da entrambi, sarà considerato
come documento delle avvenute consegne.
Art. 43 - Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sono
presenti almeno otto Consiglieri. Se ci sono pareri discordi tra i componenti
del Consiglio, il Presidente, o chi ne fa le veci, può mettere
ai voti la questione controversa, mediante il sistema d'alleanza per
alzata di mano o delle dichiarazioni personali di voto. Tutto ciò
in base al principio per il quale ogni Consigliere ha non solo il diritto
ma anche il dovere di manifestare liberamente il suo pensiero sulle
questioni esaminate dal Consiglio stesso. Ogni decisione, per essere
valida, deve avere sempre il 50% più uno dei voti dell'intero
Consiglio Direttivo e non dei presenti. Ogni Consigliere ha il diritto,
qualunque sia il sistema di votazione adottato, di astenersi. I nomi
degli astenuti e dei contrari, dovranno essere messi a verbale insieme
alle motivazioni.
Art. 44 - Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri eletti
dall'Assemblea dei soci. A sua volta il Consiglio Direttivo elegge alla
prima riunione nel suo seno il Presidente, che a sua volta, assegna
tutti gli incarichi: